Dati ulteriori - Comune di Castelbolognese

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Dati ulteriori

Riferimenti normativi: Art. 7 c. 3 D. lgs 33/2013

Art. 7-bis. Riutilizzo dei dati pubblicati (articolo introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

 

 

 

- Art. 1 c. 9 lett. F) L. 190/2012

Art. 1

 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

9. Il piano di cui al comma 5 ( 5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e  trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:     a) un piano di prevenzione  della  corruzione  che  fornisce  una valutazione del  diverso  livello  di  esposizione  degli  uffici  al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi  volti  a prevenire il medesimo rischio;     b)  procedure  appropriate  per   selezionare   e   formare,   in collaborazione   con   la    Scuola    superiore    della    pubblica amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in   settori particolarmente esposti alla  corruzione,  prevedendo,  negli  stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. )  risponde alle seguenti esigenze:    

 a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al  comma 16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, anche   raccogliendo   le   proposte   dei    dirigenti,    elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16,  comma  1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;    

b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle  decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;    

c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato  a  vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;    

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;    

 e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i  soggetti  che con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  sono   interessati   a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di  vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali  relazioni di  parentela  o  affinita'   sussistenti   tra   i   titolari,   gli amministratori, i soci e i  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;    

 f)  individuare  specifici  obblighi  di  trasparenza   ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.