Ravvedimento operoso
Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.
In caso di omesso versamento dell’ICI entro i termini di legge è possibile sanare l’errore avvalendosi dell’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO (versamento con sanzioni ridotte), utilizzando la modulistica disponibile presso il Servizio Tributi, l’U.R.P. oppure scaricabile dal sito del Comune www.comune.castelbolognese.ra.it.
Pertanto, i contribuenti che spontaneamente chiedono di regolarizzare la propria posizione, purchè la violazione non sia stata già contestata, ovvero non siano stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di pre–accertamento riferite alla violazione medesima, devono contestualmente provvedere al pagamento dell’ICI dovuta, maggiorata delle sanzioni ridotte e degli interessi legali.
Omesso versamento del tributo.
Se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 2,5% (1/12 del 30%) dell'imposta dovuta e non versata, gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 3% annuo fino al 31/12/2009 e del 1% annuo a partire dal 01/01/2010.
Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%) dell'imposta dovuta e non versata, gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 3% annuo fino al 31/12/2009 e del 1% annuo a partire dal 01/01/2010.
Entro il 31 dicembre 2010 è possibile sanare anche gli omessi versamenti relativi all'anno 2008 in presenza, però, di regolare dichiarazione ICI presentata nei termini.
Il Contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un normale bollettino di versamento ICI, compilarlo indicando nelle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, detrazione) l'esatto ammontare dell'imposta dovuta e non versata, mentre il totale da versare dovrà contenere, oltre all'imposta dovuta, le somme dovute per sanzioni ed interessi arrotondando la somma all'euro (esempio: totale da versare euro 115,49 arrotondato a euro 115,00, totale da versare euro 115,50 arrotondato a euro 116,00), dovrà essere barrata l'apposita casella "ravvedimento".
Il versamento può essere effettuato anche utilizzando il modello F24ICI barrando la casella "ravvedimento" e seguendo le normali procedure di compilazione, contrariamente a quanto avviene per il bollettino postale nel modello F24ICI nelle voci d'imposta parziali dovranno essere comprese anche le sanzioni e gli interessi in modo che la loro somma corrisponda esattamente al totale da versare, in caso contrario la banca o l'ufficio postale non accettano il modello.
Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio ICI l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.
Per calcolare il ravvedimento operoso
http://www.ici-2000.it/Ici2001Internet/ravvOp/ICI2000RavvOp_RavvOp.taf?_UserReference=A15FC596F77F13DB4C21CA32
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