Ravvedimento operoso

L'istituto del "ravvedimento operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008, e dall'articolo 1, comma 20, Legge n° 220/2010) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.

Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

NOVITA' 2011:
la Legge di stabilità 2011 (in precedenza definita Legge Finanziaria), cioè la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010), al comma 20 modifica il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 per quanto riguarda la misura delle sanzioni, con decorrenza 1° febbraio 2011. Pertanto, risulta cambiato l'ammontare delle sanzioni previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "Decreto anti-crisi"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Queste sono le riduzioni previste per le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, dal 1° febbraio 2011:

da 1/12 a 1/10 del minimo la misura della sanzione applicabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

da 1/10 a 1/8 la sanzione prevista per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

da 1/12 a 1/10 del minimo la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Scarica il documento:

Ravvedimento operoso

Dimensione: 68 KB
Formato: doc