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28 Dicembre 2011

RAVVEDIMENTO ICI

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE IL SALDO ICI??????????

Tributi scaduti il 16 dicembre

Entro il 30 dicembre,  i contribuenti, che hanno "saltato" l'appuntamento con i versamentì, in scadenza il 16 dicembre 2011, possono avvalersi del ravvedimento "sprint", che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine.

La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni dì ritardo. In caso di mancato pagamento, a partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento "breve o mensile".

Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dell'1,5% annuo. Al riguardo, si ricorda che, in caso di ravvedimento, il 30% è la base unica sulla quale calcolare le riduzioni, allo 0,2%. giornaliero fino al 2,80%, per il ravvedimento sprint, a un decimo (3%) per il ravvedimento breve, o a un ottavo (3,75%) per il ravvedimento lungo o annuale, anche se il contribuente ha eseguito indebite compensazioni o ha utilizzato dei falsi crediti. In caso di ravvedimento, sono perciò cancellate le maxi sanzioni variabili dal 100 al 200% in caso di falsi crediti e indebite compensazioni nel modello F24 (circolare 18/E del 10 maggio 2011). La cancellazione delle super sanzioni deriva dal fatto che, sia in caso di ravvedimento sia in caso di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, la base dì riferimento sulla quale calcolare gli sconti è sempre quella del 30 per cento.

Si ricorda ìnfìne che, in caso di cosiddetto ravvedimento lungo, per sanare i tributi omessi o pagati in ritardo nel corso del 2011 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, cioè, di norma, entro il 30 settembre 2012, la sanzione applicabile è del 3,75% (un ottavo del 30%).

Alle sanzioni e agli eventuali tributi ancora dovuti, si devono aggiungere gli interessi dell'1,5% annuo fino al 31 dicembre 2011 e del 2,5% dal 1° gennaio 2012, per i giorni successivi al termine di scadenza, fino al giorno di pagamento compreso. Dal 1° gennaio 2013, infatti, il ravvedimento costa di più in quanto gli interessi passano dall'1,5% al 2,5%. L'aumento del tasso legale di interessi è stato disposto dall'articolo 1 del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011.