Giorno del ricordo - 10 febbraio 2021 - Comune di Castelbolognese

Vai ai contenuti principali
 
 
 
 
Sei in: Home / Archivio notizie / Giorno del ricordo - 10 febbraio 2021  
Condividi Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su Delicious Invia per email
 

Giorno del ricordo - 10 febbraio 2021

 

Giorno del Ricordo 10 febbraio 2021

 

 

 Una tragedia dimenticata: le persecuzioni, le foibe, l'esilio

 

Vetrina tematica (libri e film) nell'ingresso della biblioteca comunale dal 5 al 28 febbraio 2021

 

Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

 

La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell'Italia.

Per approfondire:

https://www.raicultura.it/speciali/ilgiornodelricordo/

 

Il Giorno del Ricordo 10 febbraio 1947

www.raicultura.it

 

Percorso bibliografico "Giorno del ricordo" - 5-28 febbraio Biblioteca Dal Pane

 

Legge 30 marzo 2004, n. 92

 "Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004

 Art. 1.

    1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

    2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.

    3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

 
thumbnail_1-1