Rumore - Comune di Castelbolognese

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Rumore

 

L’inquinamento acustico oggi è fra le principali cause del peggioramento della qualità della vita nelle città.
La Legge Quadro 447 del 26/10/1995 definisce inquinamento acustico “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
Il rumore in ambito urbano è dovuto alla presenza di numerose sorgenti quali le infrastrutture di trasporto e le attività rumorose (ad esempio attività industriali e artigianali, presenza di discoteche, etc).
Per il Comune di Castel Bolognese, la sorgente prevalente di rumore è rappresentato  dal  traffico veicolare della Via Emilia, arteria stradale ad elevato tasso di motorizzazione,  che attraversa il centro urbano. L’attuale contesto normativo assegna ai Comuni il ruolo di Ente di riferimento per la prevenzione ed il risanamento dell'inquinamento acustico  prodotto in ambiente esterno da impianti o attrezzature utilizzati per attività produttive, commerciali o professionali .

Tra i compiti assegnati al Comune è l’adozione della Classificazione Acustica del Territorio ovvero la suddivisione del territorio in aree acusticamente omogenee, in base alla prevalente destinazione d’uso del territorio stesso, a cui sono assegnate una delle sei classi indicate dalla normativa e, conseguentemente, i limiti a tale classe associati. La Classificazione Acustica è quindi strumento indispensabile per l'applicazione dei valori limite di esposizione al rumore. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto sono definite fasce di pertinenza acustica nelle quali sono fissati limiti diversi.  Con delibera del C.C. N. 16 del 22/03/2005 è stato approvato il Piano di Zonizzazione acustica ed il Regolamento acustico.

Oltre ai limiti della classificazione acustica il rumore prodotto per esigenze produttive, commerciali e professionali deve rispettare anche i cosiddetti limiti differenziali (differenza tra il rumore misurato con sorgente disturbante attiva e sorgente disturbante spenta).

Fanno eccezione al rispetto dei limiti sopra detti le attività rumorose temporanee come i cantieri edili, stradali, i concerti, ecc.. Proprio perché temporanee e perciò limitate nel tempo, legate ad ubicazioni variabili e non ripetitive, queste attività godono di limiti ed orari più permissivi in deroga ai limiti acustici e di orario previsti dalla legge e sono subordinati alla presentazione di apposita comunicazione scaricabile in calce.

REGOLAMENTO ACUSTICO[1] (630kB - PDF)