Obiettivi di accessibilità - Comune di Castelbolognese

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Obiettivi di accessibilità

Stante il conferimento in Unione A PARTIRE DAL 01.01.2017 delle attività connesse alla comunicazione (sito web e URP), gli obiettivi annuali di accessibilità per tutti i comuni aderenti all'Unione della Romagna faentina e per l'Unione stessa sono pubblicati sul sito web dell'Unione
 

Obiettivi di accessibilità dell'Unione della Romagna Faentina

 

 

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA - Deliberazione n. 37 del 25/03/2016
OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2016 - ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE , AI SENSI DELL'ART 9 DELLA LEGGE n. 221/2012

 

DELIBERA_OBIETTIVI_ACCESSIBILITA'_URF (357kB - PDF)

Obiettivi accessibilità 2016 Unione della Romagna Faentina (1.475kB - PDF)

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Riferimenti normativi: Art. 9 c. 7 D. lgs 179/2012 

Art. 9

    ((Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale)).    

 1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     ((0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le  parole: "dispositivo  di  firma"  sono  inserite  le  seguenti:  "elettronica qualificata o digitale";     0b) all'articolo 21,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale";     0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente:   "5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi  informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei  criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramite il quale e'  possibile  ottenere  il  documento  informatico,  ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce  a  tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e  non  puo'  essere richiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.  I  programmi  software eventualmente necessari alla  verifica  sono  di  libera  e  gratuita disponibilita'"));     a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:   «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle  pubbliche amministrazioni). - 1.  L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni  del presente  codice  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente.   ((Le pubbliche  amministrazioni   pubblicano   nel   proprio   sito   web, all'interno della sezione "Trasparenza,  valutazione  e  merito",  il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in  loro possesso ed i  regolamenti  che  ne  disciplinano  l'esercizio  della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti  salvi  i  dati presenti in Anagrafe tributaria)).  

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente  Codice.  L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al  comma 7.  

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutture di dati e delle relative banche dati.  

 4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i parametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150.  

5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.  

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e  un rapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  in Italia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida nazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello nazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle suddette linee guida.  

8.  Il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro  delegato   per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al  Parlamento  sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.  

9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione vigente»;     b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:   «3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:   a) formato dei dati  di  tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;   b)  dati  di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti caratteristiche:   1) sono disponibili  secondo  i  termini  di  una  licenza  che  ne permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita' commerciali ((, in formato disaggregato));   2) sono accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e private, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono provvisti dei relativi metadati;   3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le  tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti telematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai costi marginali sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione. L'Agenzia per  l'Italia  digitale  ((deve  stabilire)),  con  propria deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati  secondo   criteri oggettivi,  trasparenti  e  verificabili,  in  cui  essi  sono   resi disponibili a tariffe superiori ai costi  marginali.((In  ogni  caso, l'Agenzia, nel  trattamento  dei  casi  eccezionali  individuati,  si attiene alle  indicazioni  fornite  dalla  direttiva  2003/98/CE  del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,  recepita  con  il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36))».   2. All'articolo 1,  comma  1,  dopo  la  lettera  n),  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente:     «n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma  1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;».   3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  82  del  2005,  come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto.   4. Alla legge 9 gennaio 2004, n.  4,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:   a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «, nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di  contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri  servizi  tramite sistemi informativi o internet»;   b) all'articolo 4:   1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «L'Agenzia per  l'Italia  Digitale  stabilisce  le  specifiche  tecniche   delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;   2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:   5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del  comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio  destinate  alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».   5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  dopo le parole: «quantita' di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la predisposizione  di  accomodamenti  ragionevoli  ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i),  della  Convenzione delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre  2006,  ratificata  e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».   ((5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la  parola:  "affissione" e' sostituita dalla seguente: "pubblicazione")).   6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione»  sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e  di non discriminazione»;   b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti parole: «,  nonche'  dei  temi  relativi  all'accessibilita'  e  alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9  gennaio 2004, n. 4»;   c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:   «5-bis. I documenti di  cui  al  presente  articolo  devono  essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;   d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» e' inserita la seguente: «accessibili,»;   e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per  via  telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti  tecnici  di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n. 4,»;   f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformita'» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilita' di  cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,». ((6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno  2009,  n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pubblicazione  e' effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di  eguaglianza  e  di  non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita'  di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,  n.  4.  La  mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo  precedente  e'  altresi' rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della performance individuale dei dirigenti responsabili".   6-ter. All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente)).   7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001, n.  165,  pubblicano  nel  proprio  sito  web,   gli   obiettivi   di accessibilita' per l'anno corrente ((e lo  stato  di  attuazione  del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella  propria  organizzazione, in cui identificano le modalita'  di  realizzazione  e  le  eventuali attivita' per cui non e'  possibile  l'utilizzo  del  telelavoro.  La redazione del piano in prima versione deve  essere  effettuata  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del  presente  decreto)).  La  mancata  pubblicazione  e' altresi' rilevante ai fini  della  misurazione  e  valutazione  della performance individuale dei dirigenti responsabili.  

8.  Gli   interessati   che   rilevino   inadempienze   in   ordine all'accessibilita'  dei  servizi  erogati   dai   soggetti   di   cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  ne  fanno formale  segnalazione,  anche  in  via  telematica,  all'Agenzia  per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede  l'adeguamento  dei  servizi  assegnando  un   termine   non superiore a 90 giorni. 9. L'inosservanza delle disposizioni  del  presente  articolo,  ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di  cui  al  ((comma 7)):   a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;   b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e   successive   modificazioni,   ferme   restando    le    eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.